F.I.B.  NEWS DEL 16/9/2003

News del 16/09/2003

Quesito: la sponsorizzazione di una azienda, mediante la stampa del marchio sulla divisa sportiva                               dell’associazione, rientra tra le spese di pubblicità o nelle spese di rappresentanza ?

Firmato Franco Angelucci

 

Risposta: Il problema si pone in capo all’azienda che decide di sponsorizzare l’associazione. In base all’art. 74, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le spese di rappresentanza sono deducibili dai ricavi dell’esercizio nella misura di un terzo del loro ammontare. Tale somma si deve detrarre in maniera proporzionale in cinque esercizi. La differenza, pari  a due terzi, è indeducibile. Se trattasi di pubblicità, il costo è totalmente deducibile in quote costanti, proporzionali, in cinque esercizi o nell’esercizio in cui vengono sostenute le spese. Quindi l’azienda che sostiene una spesa di rappresentanza per euro 1.500 deduce solo euro 500, di cui euro 100 per cinque esercizi, rilevando costi indeducibili per euro 1.000.

Le spese di rappresentanza di costo unitario inferiore ad € 25,82 ( 50.000 lire ) sono integralmente deducibili.

Pertanto l’azienda commerciale invece di sponsorizzare l’associazione potrebbe regalare del materiale di costo inferiore al limite di € 25.82. In questo caso l’associazione non deve fare nulla, mentre l’azienda deduce interamente  il costo del materiale omaggiato.

Ecco quindi spiegato l’interesse delle aziende a sponsorizzare delle strutture sportive per eventi classificabili come pubblicità. Diminuendo gli aiuti statali alle associazioni sportive il legislatore con la legge 289 del 27 dicembre 2002 ( legge finanziaria per il    2003 ) ha voluto incentivare il finanziamento in denaro o in natura da parte delle aziende.

Il comma 8 dell’art. 90 della legge finanziaria, richiamando quanto disposto dall’art. 74, comma 2 del D.P.R. 917/86 disciplina come spese di pubblicità tutti gli importi corrisposti ad associazioni o società sportive, riconosciute, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, fino al massimale di € 200.000. Altro elemento importante è che ci sia un coinvolgimento dell’associazione

 “ volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante ( sponsor ) mediante una specifica attività”. E’ quindi essenziale stipulare un contratto dal quale si evinca un rapporto sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive. Ciò per non ricadere in una forma di liberalità. L’azienda, a partire dal 2003, può considerare il costo sostenuto come spesa di pubblicità fino ad un massimale di € 200.000. Per l’ammontare eccedente i 200.000 euro l’azienda deve applicare quanto indicato dall’art. 74 del D.P.R. 917/86. Per l’associazione o società sportiva, l’attività prestata e remunerata forma sempre reddito imponibile e quindi tassabile. L’associazione in regime di contabilità ordinaria o semplificata potrà portare in detrazione i costi sostenuti, inerenti, per l’attività prestata in qualità di sposored. S’è l’associazione ha optato per il regime forfetario, previsto dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, solo il tre per cento del corrispettivo ricevuto formerà il reddito imponibile, senza poter portare in deduzione le spese sostenute.

Anche l’amministrazione finanziaria ha recepito, quanto disposto dall’art. 90 della legge 289/2002, con la propria circolare n. 21/E del 22 aprile 2003. Le somme erogate dalle aziende alle associazioni o società sportive fino al massimale di 200.000 euro devono ritenersi “integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.”

Ai fini IVA, chi ha optato per il regime fiscale ordinario o semplificato detrarrà l’iva relativa agli acquisti eseguiti, nell’esercizio dell’attività commerciale. Chi ha optato per il regime previsto dalla legge n. 398/1991, in base all’art. 74, 6 comma del D.P.R. 633/72 ha diritto a una detrazione forfettaria pari al 50% se trattasi di operazione pubblicitaria, o del 10% se trattasi di operazione di sponsorizzazione

E’ importante anche per l’associazioni sportive analizzare il tipo di operazione commerciale che si stà eseguendo, per determinare anche l’iva che è dovuta.

Diamo quindi una definizione di spesa di pubblicità e di spesa di rappresentanza.

La pubblicità tende a rendere manifesto al pubblico il prodotto attraverso i vari mezzi di comunicazione e nel contempo a far nascere il bisogno all’acquisto o a rassicurare il consumatore dopo che l’acquisto é’ avvenuto.

La spesa di rappresentanza è diretta a divulgare particolari caratteristiche o particolari pregi, anche attraverso soggetti forniti di competenze specifiche.

La Commissione Tributaria centrale, Sez I, dec. n° 2506 del 16 giugno 1995 ha sottolineato la deducibilita delle spese pubblicitarie afferenti la sponsorizzazione di una associazione pur in mancanza di un contratto ma in presenza delle copie delle inserzioni pubblicitarie apparse su alcune riviste.

Sulla necessità di un rapporto sinalagmatico    si veda la sentenza della Comm. Tributaria di I grado di Livorno,Sez.V, dec. n°133 dell’8 giugno 1990.

In mancanza di un contratto con prestazioni corrispettive l’operazione potrebbe essere intesa come una mera elargizione di denaro, una liberalità. In tal senso si veda la risoluzione n. 2/1016 del 5 novembre 1974 e n. 11/888 del 21 novembre 1986.

La stessa Corte di Cassazione con la sentenza dell’8 giugno 2000, n. 7803, ha affermato che sono da qualificare come spese di propaganda, e non di rappresentanza, quelle sostenute nell’intento d’incrementare le vendite, e non d’offrire una migliore immagine dell’impresa, nella considerazione che tali costi sono imputati in via diretti ai ricavi e risulti provata la loro finalità promozionali.

Basta chiedersi che differenza c’è tra leggere un cartellone scritto “bevete Coca-Cola”  vedere un campione sportivo, o un restauro di un opera d’arte, sponsorizzati dalla stessa azienda. Sempre del Prof. Raffaello Lupi “ “”Dash sostiene la ricerca sulle malattie tropicali” ed in effetti una recente sponsorizzazione di campagne WWF per gli orsi bianchi era sostenuta dal nome di una famosa mentina, non dell’industria dolciaria che la produce.

 Il tutto, verte sull’inerenza del costo sostenuto.

Anche per le sponsorizzazioni, bisogna fare riferimento ai principi di deducibilità, competenza, determinabilità, certezza ed inerenza.

In base all’art.75, comma 5, del Tuir n° 917/1986, le spese di sponsorizzazione sono deducibili “se e nella misura in cui si riferiscono all’attività di beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”, altrimenti viene preclusa, naturalmente, qualsiasi deduzione.

Sull’inerenza del costo si veda anche la risoluzione ministeriale del 6 settembre 1980, n. 9/517, inevitabilità del costo, e la successiva risoluzione ministeriale, del 7 luglio 1983, n. 30  con riferimento all’attività dell’impresa e non alla produzione di ricavi. Tale principio è stato condiviso dalla Commissione Tributaria centrale la quale, con decisione 19 dicembre 1988, n°8671, ha tuttavia osservato che è necessario in ogni caso l’esistenza di un nesso causale tra costo e ricavo.

Con riguardo alle sponsorizzazioni sportive e alla piena deducibilità delle stesse si vedano le pronunce della Commissione Tributaria di primo grado di Livorno del 8 giugno 1995, n. 133, nonché la Commissione Tributaria provinciale di Torino, sentenza del 10 dicembre 1997, n. 505. La risoluzione ministeriale n. 356 del 14 novembre 2002 da esito favorevole alla deducibilità dei costi sostenuti per pubblicità.

La risoluzione richiamata analizza il comportamento di una azienda che per lo svolgimento della propria attività, la società pubblicitaria, ottiene il diritto alla gestione del marchio dell’ente non commerciale. Il marchio viene utilizzato nello svolgimento di campagne pubblicitarie che gli vengono commissionate da imprese terze. Nel caso prospettato non si applica il limite dei 200.000 euro. La società “pubblicitaria” porterà in deduzione tutti i costi sostenuti per la campagna pubblicitaria commissionata.

Da un punto di vista civilistico il contratto di sponsorizzazione si avvicina a quello di pubblicità. Prevedendo un rapporto sinallagmatico con precisi obblighi da assolvere. Obblighi che devono essere rispettati e per i quali possono essere inserite clausole contrattuali per la risoluzione, per l’inadempimento, per il risarcimento danni o per la pattuizione di penali.

Essendo un contratto si può richiedere l’obbligo di adempiere all’impegno in base ex lege art. 2932 del codice civile. Nulla di tutto ciò è riscontrabile in una spesa di rappresentanza, che è un atto unilaterale.

Concludendo, non esistendo fiscalmente un concetto ben preciso di sponsorizzazione le parti contraenti, nello stilare il contratto di sponsorizzazione dovranno mettere bene in risalto le caratteristiche specifiche dello stesso. Caratteristiche che individueranno il tipo di atto che è stato stipulato. Vorrei concludere questo intervento riportando fedelmente quanto scritto dal Prof. Raffaello Lupi già docente presso la Scuola Centrale Tributaria E. Vanoni

Dietro le nebulose distinzioni operate a suo tempo dai Superispettori si intravede peraltro una diversa preoccupazione, consistente nella idoneità di sponsorizzazioni “di comodo” a coprire fenomeni di evasione fiscale. Mentre infatti la pubblicità viene canalizzata su grandi imprese editoriali o comunque su soggetti sicuramente commerciali, come le agenzie pubblicitarie, le sponsorizzazioni avvenivano spesso direttamente nei confronti di associazioni non titolari di reddito d’impresa, o di comitati occasionali, in relazione ai quali era leggittimo il sospetto dell’emissione di ricevute per somme eccedenti quelle realmente percepite. E siccome la sponsorizzazione si riferisce soprattutto al marchio o all’azienda, e più raramente ad un prodotto specifico, il clima di sospetto verso questo fenomeno si estese anche alla “pubblicità istituzionale”.

  Celestino Bottoni